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Sez. L, Sentenza n. 11434 del 20/12/1996 (Rv. 501465 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI | Conclusioni del P.M. - Notifica ai difensori delle parti - Necessità - Esclusione - Presentazione di successive memorie da parte degli stessi - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501465-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Nel procedimento di regolamento di competenza - il quale non è soggetto alle regole procedurali ed ai termini previsti dall'art. 375 cod. proc. civ., in quanto retto da un'autonoma e specifica disciplina - le conclusioni del pubblico ministero non devono essere notificate alle parti e, di conseguenza, non è ammessa la produzione di memorie difensive.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)