Sez. L, Sentenza n. 11434 del 20/12/1996 (Rv. 501465 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI | Conclusioni del P.M. - Notifica ai difensori delle parti - Necessità - Esclusione - Presentazione di successive memorie da parte degli stessi - Inammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI
Nel procedimento di regolamento di competenza - il quale non è soggetto alle regole procedurali ed ai termini previsti dall'art. 375 cod. proc. civ., in quanto retto da un'autonoma e specifica disciplina - le conclusioni del pubblico ministero non devono essere notificate alle parti e, di conseguenza, non è ammessa la produzione di memorie difensive.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)