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Sez. L, Sentenza n. 10114 del 28/11/1994 (Rv. 488852 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI | Conclusioni del Pubblico Ministero - Notificazione alle parti - Esclusione - Produzione di memorie difensive - Divieto.
Stato
decisa il 1994-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488852-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Nel procedimento di regolamento di competenza, il quale non è soggetto alle regole procedurali ed ai termini previsti dall'art. 375 cod.proc. civ., in quanto retto da un'autonoma e specifica disciplina, le conclusioni del Pubblico Ministero non debbono essere notificate alle parti e di conseguenza non è ammessa la produzione di memorie difensive.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)