Sez. L, Sentenza n. 10114 del 28/11/1994 (Rv. 488852 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI | Conclusioni del Pubblico Ministero - Notificazione alle parti - Esclusione - Produzione di memorie difensive - Divieto.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI
Nel procedimento di regolamento di competenza, il quale non è soggetto alle regole procedurali ed ai termini previsti dall'art. 375 cod.proc. civ., in quanto retto da un'autonoma e specifica disciplina, le conclusioni del Pubblico Ministero non debbono essere notificate alle parti e di conseguenza non è ammessa la produzione di memorie difensive.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)