Sez. 4, Sentenza n. 18149 del 21/04/2010 Ud. (dep. 13/05/2010) Rv. 247536 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Destinatari delle norme - Coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Obblighi.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dall'art. 5 D.Lgs. n. 494 del 1996, ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto). (Fatto commesso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008 e del D.Lgs. n. 106 del 2009).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)