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Sez. 6, Sentenza n. 16596 del 13/03/2013 Cc. (dep. 12/04/2013) Rv. 256146 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Concessione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 - Motivazione specifica - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256146-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

In sede di patteggiamento, la concessione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, può non essere motivata solo quando, in base all'imputazione, il fatto risulti a prima vista di minima offensività, mentre il giudice deve adeguatamente motivare il suo convincimento qualora - in assenza di altri dati significativi - la lieve entità del fatto non possa essere desunta "ictu oculi" dalla quantità e qualità dello stupefacente, né dagli altri parametri normativi (mezzi, modalità, circostanze dell'azione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)