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Sez. 3, Sentenza n. 47301 del 22/09/2016 Cc. (dep. 10/11/2016) Rv. 268330 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Reati in materia di stupefacenti - Qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 - Motivazione specifica - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268330-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

In sede di patteggiamento per reati in materia di stupefacenti, la qualificazione giuridica del fatto come di lieve entità, ai sensi della fattispecie autonoma di reato punita dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, può considerarsi superflua solo quando, in base all'imputazione, il fatto risulti a prima vista privo di gravità, mentre il giudice deve motivare adeguatamente il suo convincimento qualora né le modalità dell'azione, né la quantità rinvenuta siano tali da giustificare, in assenza di altri elementi significativi, la qualificazione del fatto come di lieve entità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che, a fronte di una contestata detenzione di sedici chilogrammi di bulbi essiccati di papavero contenenti 153, 12 grammi di morfina, pari a 6.125 dosi medie giornaliere, si era limitata a dare atto della corretta qualificazione giuridica del fatto, ricondotto alla ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)