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Sez. L, Sentenza n. 5801 del 02/07/1987 (Rv. 454194 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CONTRIBUZIONE FATTA DAL DATORE DI LAVORO AD UN FONDO AZIENDALE EROGANTE PRESTAZIONI AI LAVORATORI - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454194-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CONTRIBUZIONE FATTA DAL DATORE DI LAVORO AD UN FONDO AZIENDALE EROGANTE PRESTAZIONI AI LAVORATORI - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NECESSITÀ.*

Rientra nella nozione di retribuzione imponibile ai fini previdenziali - che non è limitata alle ipotesi in cui sia riscontrabile un immediato e diretto rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa, ma (salve le eccezioni legislativamente previste) comprende ogni attribuzione patrimoniale comunque derivante al lavoratore dal rapporto di lavoro - la contribuzione fatta dal datore di lavoro, ad un fondo aziendale (od interaziendale) che eroghi determinate prestazioni ai lavoratori, essendo in contrario irrilevanti sia le finalità previdenziali, assistenziali, ricreative e culturali di dette prestazioni sia la circostanza del mancato condizionamento della loro erogazione alla attualità dello svolgimento della prestazione lavorativa. (principio affermato con riferimento al fondo fida per i dipendenti dell'agip). (V 7354/86, mass n 449409; (V 3121/86, mass n 446132).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)