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Sez. L, Sentenza n. 65 del 04/01/2001 (Rv. 542944 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ | Contratto collettivo reso efficace "erga omnes" - Deroga da parte di contratto successivo - Validità - Condizioni - Raffronto complessivo delle discipline - Necessità - Presunzione di evoluzione migliorativa delle condizioni contrattuali - Configurabilità - Conseguenze sul piano degli oneri probatori - Fattispecie relativa ai presupposti dell'inquadramento come dirigente industriale.
Stato
decisa il 2001-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542944-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ

I contratti collettivi con efficacia "erga omnes" in attuazione della legge 14 luglio 1959 n. 741 possono essere derogati dai successivi contratti collettivi di diritto comune che assicurino al lavoratore un trattamento più favorevole, sulla base di un raffronto operato in relazione al complesso dei rapporti disciplinati dal contratto; sul piano probatorio, considerato che nel succedersi delle discipline contrattuali una loro evoluzione "in peius" costituisce un'eccezione, è onere del lavoratore che invochi una specifica disciplina del contratto esteso "erga omnes", modificata dalla successiva contrattazione collettiva, dimostrare la natura meno favorevole della più recente contrattazione attraverso il raffronto globale con la precedente, e ove la deduzione sia formulata in cassazione, devono essere indicati nel relativo ricorso gli elementi necessari per il raffronto, secondo i criteri dell'autosufficienza del ricorso. (Nella specie, in difetto delle necessarie specifiche indicazioni, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore che faceva valere il suo diritto alla qualifica di dirigente di azienda industriale sulla base del c.c.n.l. 31 dicembre 1948, recepito dal d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 482, deducendo che lo stesso, diversamente dal c.c.n.l. 13 aprile 1981, richiedeva il solo potere di rappresentanza - e non anche quello di decisione - per tutta o una notevole parte dell'azienda).

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)