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Sez. 2, Sentenza n. 4705 del 21/07/1981 (Rv. 415437 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE - AUTONOME - TARDIVE - RISPETTIVA NOZIONE.*
Stato
decisa il 1981-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415437-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE - AUTONOME - TARDIVE - RISPETTIVA NOZIONE.*

Ricorre la figura dell'impugnazione incidentale autonoma (soggetta ai termini ordinari) quando siano censurate le statuizioni concernenti rapporti autonomi e distinti rispetto a quelli nuovamente posti in discussione dalla impugnazione principale, mentre si verte in tema di impugnazione incidentale tardiva (proponibile anche dopo la decorrenza dei termini suindicati) quando la parte contro cui sia stata proposta l'impugnazione principale si dolga della medesima pronuncia che parte avversa abbia impugnato oppure di altra pronuncia contenuta nella stessa sentenza e che, con la pronuncia impugnata, sia in rapporto di dipendenza o di connessione, in modo che sorga, a causa della sua impugnazione, un interesse a proporre l'impugnazione incidentale. (V 1990/81, mass n 412690; (V 5799/80, mass n 409626; (V 3056/80, mass n 406821).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)