Sez. 1, Sentenza n. 4035 del 16/04/1991 (Rv. 471682 - 01)
Risarcimento del danno - Obbligazioni pecuniarie | Indennità di espropriazione e di occupazione legittima - Pagamento tardivo - Diritto del creditore agli interessi legali (corrispettivi o moratori) - Sussistenza - Limiti - Riconoscimento al creditore del danno maggiore mediante rivalutazione della somma dovuta - Cumulabilità degli interessi con l'importo della rivalutazione - Esclusione - Ulteriori interessi sulla somma rivalutata - Decorrenza dalla liquidazione della somma.
Risarcimento del danno - Obbligazioni pecuniarie
In tema di ritardo dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie (nella specie, quella avente ad oggetto l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima) gli interessi legali sulle somme dovute, siano essi corrispettivi (ex art. 1282 cod. civ.) o moratori (ex art. 1224 cod. civ.) sono pur sempre strumentali alla reintegrazione del patrimonio del creditore della perdita connessa alla mancata disponibilità tempestiva delle somme medesime, in base alla presunzione di naturale fecondità del danaro e quindi a prescindere dalla prova della concreta esistenza del pregiudizio. Ne consegue che, assolvendo entrambi una funzione risarcitoria, ove il creditore, deduca e dimostri di avere subito, a causa della svalutazione monetaria, un danno maggiore di quello compensato dalla sola loro liquidazione e ne ottenga l'integrale risarcimento, mediante rivalutazione della somma dovuta, l'importo della rivalutazione stessa, che assolve identica funzione risarcitoria, con riguardo al danno effettivo e non semplicemente presunto, non è cumulabile né con l'uno né con l'altro tipo di interessi, mentre gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata non possono che decorrere dal momento della liquidazione di questa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)