Sez. 2, Sentenza n. 5678 del 09/06/1999 (Rv. 527229 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Svalutazione monetaria - Quantificazione del danno da parte del giudice - Ricorso al notorio ed a presunzioni - Ammissibilità - Condizioni e limiti.
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
In tema di maggior danno da svalutazione monetaria (art. 1224, comma secondo cod. civ.), il - pur legittimo - ricorso al notorio ed a presunzioni da parte del giudice non può prescindere dall'assolvimento, da parte del creditore (quantunque imprenditore commerciale), di un onere quantomeno di allegazione, che consenta al giudice di merito di verificare se, tenuto conto delle sue qualità personali e dell'attività da lui in concreto esercitata, il particolare danno allegato (quale, ad esempio, quello derivante da specifici investimenti programmati e non attuati, ovvero da acquisto di danaro a condizioni particolarmente vantaggiose non realizzato) possa essersi verosimilmente prodotto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)