Sez. 1, Sentenza n. 3040 del 17/05/1982 (Rv. 420970 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - CLAUSOLA INDIVIDUANTE DETERMINATE CIRCOSTANZE CAUSANTI L'EVENTO INDENNIZZABILE - CLAUSOLA LIMITATIVA DI RESPONSABILITÀ PER LA COMPAGNIA ASSICURATIVA EX ART. 1341 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - CLAUSOLA INDIVIDUANTE DETERMINATE CIRCOSTANZE CAUSANTI L'EVENTO INDENNIZZABILE - CLAUSOLA LIMITATIVA DI RESPONSABILITÀ PER LA COMPAGNIA ASSICURATIVA EX ART. 1341 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
La clausola contenuta in un contratto di Assicurazione con la quale l'assicuratore conviene con l'assicurato che pagherà l'indennità solamente se l'evento previsto in contratto sia causato da determinate circostanze (e non da altre) è diretta a precisare l'oggetto del contratto e non anche a precostituire limitazioni di responsabilità a favore della compagnia assicuratrice e non è pertanto soggetta a specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 cod. civ.. (V 2599/75, mass n 376547; (V 1374/75, mass n 374916).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)