Sez. 1, Sentenza n. 4787 del 07/09/1984 (Rv. 436693 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - CLAUSOLA INDIVIDUANTE DETERMINANTE CIRCOSTANZE CAUSANTI L'EVENTO INDENNIZZABILE - CLAUSOLA LIMITATIVA DI RESPONSABILITÀ PER LA COMPAGNIA ASSICURATIVA EX ART. 1341 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - CLAUSOLA INDIVIDUANTE DETERMINANTE CIRCOSTANZE CAUSANTI L'EVENTO INDENNIZZABILE - CLAUSOLA LIMITATIVA DI RESPONSABILITÀ PER LA COMPAGNIA ASSICURATIVA EX ART. 1341 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
La clausola di un contratto di Assicurazione contro il furto, la quale stabilisce l'ambito oggettivo del rischio assicurato col prevedere che, ai fini dell'operatività della polizza, il furto sia consumato con determinate modalità, non introduce una limitazione di responsabilità a favore dell'assicuratore, ma ha il solo scopo di individuare e circoscrivere il rischio assicurato, cioè l'oggetto del contratto, e perciò non richiede la specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341, comma secondo, cod. civ.. (Conf 3040/82, mass n 420970; (Conf 2477/82, mass n 420338; (Conf 6680/81, mass n 417549; (Conf 6472/80, mass n 410232).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)