Sez. 1, Sentenza n. 36079 del 10/05/2016 Cc. (dep. 31/08/2016) Rv. 268003 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Reato di scambio elettorale politico mafioso - Elementi costitutivi - Accordo - Contenuto - Modifiche apportate dalla legge n. 62 del 2014 - Modalità di procacciamento dei voti promessi - Rapporto con la originaria fattispecie incriminatrice - "Abolitio criminis" parziale - Esclusione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
In tema di delitto di scambio elettorale politico-mafioso, la modifica apportata all'art. 416-ter cod. pen. dalla legge 17 aprile 2014, n. 62, sul contenuto dell'accordo criminoso, non ha comportato una parziale "abolitio criminis", in quanto, anche nel vigore della precedente formulazione della norma, occorreva, ai fini della configurazione del reato, la promessa di acquisizione del consenso elettorale facendo ricorso alle tipiche modalità mafiose della sopraffazione e dell'intimidazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis com. 3, Cod. Pen. art. 416 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)