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Sez. 1, Sentenza n. 19230 del 30/11/2015 Cc. (dep. 09/05/2016) Rv. 266794 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Reato di scambio elettorale politico mafioso - Accordo concluso con un soggetto estraneo alla consorteria ovvero con un soggetto intraneo alla stessa che agisca "uti singulus" - Elementi costitutivi - Attuazione o programmazione di una campagna elettorale mediante intimidazioni - Necessità.
Stato
decisa il 2015-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266794-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall'art. 416 ter cod. pen., qualora il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia una persona estranea alla consorteria di tipo mafioso, ovvero un soggetto intraneo che agisca "uti singulus", é necessaria la prova della pattuizione delle modalità di procacciamento del consenso con metodo mafioso (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, detta prova può ritenersi manifesta nel caso in cui il promittente sia un intraneo che agisce in rappresentanza e nell'interesse dell'associazione, atteso che la logica causale della scelta di quello specifico interlocutore, da parte del candidato, è determinata proprio dalla sua fama criminale e dalle modalità con cui sarà attuato il reclutamento elettorale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 bis com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)