Sez. 1, Sentenza n. 11157 del 13/12/1996 (Rv. 501311 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA "CAUSA PETENDI" | Identificazione degli effetti giuridici - Poteri del giudice - Portata - Vincolatività delle enunciazioni di diritto operate dalla parte - Condizioni - Limiti - Causa "petendi" - Nozione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA "CAUSA PETENDI"
Per "causa petendi" idonea ad identificare la domanda della parte, non debbono intendersi già le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta. È infatti compito precipuo del giudice la corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa; sicché l'enunciazione che la parte faccia delle ragioni di diritto su cui la sua pretesa si fonda può valere a circoscrivere la cognizione del giudice solo nella misura in cui essa stia a significare che la parte medesima ha inteso trarre dai fatti esposti soltanto quelle e non altre conseguenze giuridiche.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)