Sez. L, Sentenza n. 6069 del 05/07/1997 (Rv. 505756 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Qualificazione della domanda sulla base dei fatti dedotti - Potere del giudice - Sussistenza - Contratto a tempo parziale - Violazione dell'obbligo di predeterminazione dei tempi della prestazione - Richiesta dell'intera retribuzione - Riconoscimento di una quota della stessa a titolo risarcitorio - Ammissibilità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
Considerata la facoltà del giudice di qualificare giuridicamente la domanda sulla base dei fatti dedotti e di accoglierla parzialmente, non si verifica la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando, lamentata da parte del lavoratore la violazione dell'obbligo di predeterminazione dei tempi della prestazione nel contratto a tempo parziale e affermato il conseguente suo diritto alla retribuzione per un orario pieno (per essere stato a totale disponibilità del datore di lavoro), il giudice qualifichi l'azione secondo uno schema risarcitorio e liquidi il danno nella misura di una quota delle retribuzioni richieste.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)