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Sez. U, Sentenza n. 11938 del 25/11/1998 (Rv. 521089 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - COEFFICIENTI CORRETTIVI DEL COSTO BASE - TIPOLOGIA | Atti di classificazione catastale - Efficacia vincolante per le parti del rapporto locativo - Esclusione - Contestazioni relative ai dati catastali - Legittimità - Giurisdizione dell'AGO - Sussistenza - Fondamento - Qualità di litisconsorte necessaria dell'amministrazione finanziaria - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521089-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - COEFFICIENTI CORRETTIVI DEL COSTO BASE - TIPOLOGIA

In materia di locazione di immobili urbani, le norme (quale quella dell'art. 16 legge 392/78) dettate per la determinazione del canone con riferimento alla categoria degli alloggi non attribuiscono agli atti amministrativi inerenti alla classificazione catastale un valore tassativo e vincolante per le parti (titolari di un rapporto privatistico del tutto autonomo rispetto a quello tributario, in relazione al quale detti atti vengono emanati), che hanno, pertanto, facoltà di contestare la corrispondenza dei dati alla effettiva situazione di fatto tanto in virtù di modificazione sopravvenute e non ancora registrate in catasto, quanto per violazioni di legge o per errori di apprezzamento commessi nel corso del procedimento di classificazione catastale. Tali contestazioni non sottraggono la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, non traducendosi in una impugnazione diretta della validità dell'atto amministrativo (ma soltanto in una richiesta di sua disapplicazione previo accertamento incidentale della sua illegittimità), che resta pienamente valido ed efficace nel rapporto tributario tra il locatore e l'amministrazione finanziaria, la quale, restando del tutto estranea alla controversia privatistica, non deve parteciparvi.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 16 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)