Sez. 1, Sentenza n. 6790 del 11/12/2025 Cc. (dep. 19/02/2026) Rv. 289495-03
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE | Sospensione condizionale della pena - Concessione al condannato al quale, per effetto della mancata impugnazione della sentenza resa con giudizio abbreviato, la pena sia stata ridotta di un sesto, entro i limiti di cui all’art. 163 cod. pen. - Possibilità - Limiti.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE
Il giudice dell'esecuzione può concedere la sospensione condizionale al condannato nei confronti del quale, per effetto della mancata impugnazione della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, abbia ridotto la pena di un sesto, a norma dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., facendola rientrare nei limiti di cui all'art. 163 cod. pen., quando risulti che il beneficio non è stato riconosciuto in sede di cognizione a cagione della misura della pena inflitta, ma non anche quando la sua concedibilità è stata in quella sede espressamente esclusa a seguito di prognosi negativa, ex art. 164, comma primo, cod. pen., in ordine alla futura astensione dalla commissione di nuovi reati.
Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)