Sez. 1, Sentenza n. 37899 del 09/07/2024 Cc. (dep. 15/10/2024) Rv. 287012-01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE | Sospensione condizionale della pena - Concessione al condannato al quale, per effetto della mancata impugnazione della sentenza resa con giudizio abbreviato, la pena sia stata ridotta di un sesto, entro i limiti di cui all’art. 163 cod. pen. - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE
Il giudice dell'esecuzione non può concedere la sospensione condizionale al condannato nei confronti del quale, per effetto della mancata impugnazione della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, abbia ridotto la pena di un sesto, a norma dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., facendola rientrare nei limiti di cui all'art. 163 cod. pen., posto che la concessione del beneficio in sede esecutiva non è ammessa in via generalizzata, ma può avvenire nei soli casi previsti dalla legge.
Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)