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Sez. L, Sentenza n. 536 del 21/01/1987 (Rv. 450261 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE DI DIVERSA SEDE DI LAVORO ALL'ATTO DELLA RIAMMISSIONE DEL DIPENDENTE REINTEGRATO DAL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450261-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE DI DIVERSA SEDE DI LAVORO ALL'ATTO DELLA RIAMMISSIONE DEL DIPENDENTE REINTEGRATO DAL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

L'Obbligo del datore di lavoro di riammettere in servizio il lavoratore reintegrato dal giudice non esclude che lo stesso datore di lavoro possa, all'atto della riammissione del dipendente, esercitare, quanto all'assegnazione della Sede di lavoro, il cosiddetto ius variandi, ove sussistano, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, il cui accertamento è riservato al giudice del merito. (V 2335/83, mass n 427188; (V 2376/81, mass n 413133).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)