Sez. L, Sentenza n. 5832 del 02/10/1986 (Rv. 448245 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - SOPPRESSIONE DI UN SINGOLO REPARTO DELL'AZIENDA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - SINDACATO DEL GIUDICE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - SOPPRESSIONE DI UN SINGOLO REPARTO DELL'AZIENDA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - SINDACATO DEL GIUDICE - LIMITI.*
Il licenziamento collettivo - costituendo espressione del diritto costituzionale d'iniziativa economica, cui si ricollega non soltanto il diritto d'intraprendere o cessare l'attività imprenditoriale ma anche quello di ridimensionamento della azienda - è configurabile anche nel caso di soppressione di un singolo reparto di questa. Pertanto, il giudice del merito, nello esaminare la questione della legittimità di detto licenziamento, non può sindacare, in linea di principio, la scelta imprenditoriale, ma deve accertare se la risoluzione dei rapporti di lavoro sia conseguenza della ristrutturazione dell'azienda in termini dimensionali e, in una fase logicamente successiva, se nella individuazione dei singoli lavoratori da licenziare siano stati osservati i criteri di scelta previsti dagli accordi interconfederali 20 dicembre 1950 e 5 maggio 1965, qualora questi siano applicabili, al fine di ritenere o escludere che la riduzione del personale sia stata fraudolentemente disposta per disfarsi di dipendenti sgraditi. (V 3128/86, mass n 446137; (V 2197/86, mass n 445354; (V 1270/79, mass n 397504).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Contr. Coll. 20/12/1950, Contr. Coll. 05/05/1965, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)