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Sez. 6, Sentenza n. 37374 del 06/05/2014 Cc. (dep. 09/09/2014) Rv. 260167 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Reato di scambio elettorale politico - Mafioso - Natura - Reato di pericolo - Sussistenza - Elementi costitutivi - Accordo - Requisiti - Programmazione di singoli atti di sopraffazione o di minaccia - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260167-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, trattandosi di reato di pericolo, è sufficiente che nell'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità, il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia persona la quale esercita un condizionamento diffuso fondato sulla prepotenza e sulla sopraffazione e le cui indicazioni di voto, sono percepite all'esterno come provenienti da un sodalizio mafioso, mentre non sono necessarie né l'attuazione né l'esplicita programmazione di una campagna attuata mediante intimidazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis com. 3, Cod. Pen. art. 416 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)