Sez. 6, Sentenza n. 37374 del 06/05/2014 Cc. (dep. 09/09/2014) Rv. 260167 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Reato di scambio elettorale politico - Mafioso - Natura - Reato di pericolo - Sussistenza - Elementi costitutivi - Accordo - Requisiti - Programmazione di singoli atti di sopraffazione o di minaccia - Esclusione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, trattandosi di reato di pericolo, è sufficiente che nell'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità, il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia persona la quale esercita un condizionamento diffuso fondato sulla prepotenza e sulla sopraffazione e le cui indicazioni di voto, sono percepite all'esterno come provenienti da un sodalizio mafioso, mentre non sono necessarie né l'attuazione né l'esplicita programmazione di una campagna attuata mediante intimidazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis com. 3, Cod. Pen. art. 416 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)