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Sez. 1, Sentenza n. 3859 del 14/01/2004 Cc. (dep. 30/01/2004) Rv. 227476 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Scambio elettorale politico-mafioso - Condizionamento del libero esercizio di voto - Necessità di singoli atti di sopraffazione o di minaccia - Esclusione - Condizionamento del voto derivante dalla forza intimidatrice dell'organizzazione criminale - Percezione dell'indicazione di voto come proveniente dal "clan" - Sussistenza del reato.
Stato
decisa il 2004-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227476-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

Per la sussistenza del reato di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall'art. 416-ter cod. pen., non è necessario che, nello svolgimento della campagna elettorale, vengano posti in essere singoli e individuabili atti di sopraffazione o di minaccia, ma è sufficiente che l'indicazione di voto sia percepita all'esterno come proveniente dal "clan" e come tale sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo (nel caso di specie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale che, in sede di riesame, aveva qualificato il fatto come corruzione elettorale di cui all'art. 96 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, modificando l'originaria imputazione di delitto ex art. 416-ter cod. pen., ritenendo che la sola qualità di "mafioso" del promittente non fosse sufficiente né a comprovare la collusione fra candidato ed organizzazione criminale né a dimostrare l'impiego della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento che ne deriva per orientare il voto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 ter, Cod. Pen. art. 416 bis com. 3, DPR 30/03/1957 num. 361 art. 96

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)