Sez. 5, Sentenza n. 20822 del 31/03/2009 Cc. (dep. 18/05/2009) Rv. 243943 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Sospensione durante il termine per il deposito della motivazione della sentenza - Applicabilità anche per il periodo di proroga concesso ai sensi dell'art. 154, comma quarto, disp. att. cod. proc. pen..
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
Il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare adottato nella fase del giudizio per il tempo necessario alla redazione della motivazione della sentenza può ricomprendere anche il periodo di proroga del termine per il deposito della motivazione concesso ai sensi dell'art. 154 comma quarto-bis disp. att. cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)