diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1342 del 10/04/1975 (Rv. 374870 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTI PER RIDUZIONE DI PERSONALE - SINDACATO DELL'AGO - LIMITI - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - FACOLTA DEL LAVORATORE - MOTIVI.*
Stato
decisa il 1975-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374870-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTI PER RIDUZIONE DI PERSONALE - SINDACATO DELL'AGO - LIMITI - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - FACOLTA DEL LAVORATORE - MOTIVI.*

In virtu del principio della liberta dell'iniziativa economica privata sancito dall'art 41 cost l'imprenditore, che ha la responsabilita dell'impresa e ne sopporta il rischio economico, non puo non ritenersi fornito del potere di determinarne le dimensioni o, addirittura, la cessazione; tuttavia, ferma tale autonomia dell'imprenditore, i licenziamenti, anche se determinati da 'riduzione di personalè, si risolvono sempre, nei confronti dei singoli lavoratori compresi nella quota di personale da eliminare, in licenziamenti individuali, soggetti al Sindacato del giudice, il quale, se non puo indagare sulle ragioni che hanno indotto lo imprenditore a dare all'impresa la dimensione che ritenga piu idonea e sulla specificazione numerica dei conseguenti licenziamenti, deve sempre accertare se la riduzione o la trasformazione dell'attivita siano effettive. Vale a dire che, il lavoratore, ha sempre la facolta di impugnare, sotto tale profilo, il licenziamento intimatogli, a prescindere dall'avvenuto esperimento delle procedure di conciliazione intersindacale, contestando il nesso di causalita tra la scelta organizzativa dell'imprenditore e il licenziamento concretamente disposto in attuazione di essa. (V 4151/74, mass n 372792; 895/74, mass n 368807).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)