Sez. L, Sentenza n. 20007 del 07/10/2004 (Rv. 577565 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Equo indennizzo - Riconoscimento - Richiesta - Necessità - Termine per la proposizione - Decorrenza dalla comunicazione del riconoscimento della causa di servizio - Sentenza passata in giudicato - Equipollenza - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI
In materia di equo indennizzo, il riconoscimento della causa di servizio costituisce presupposto necessario della richiesta del suddetto beneficio, la quale deve essere presentata entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento che tale causa riconosce, ovvero entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la menomazione dell'integrità fisica in conseguenza dell'infermità o della lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio. Nell'ipotesi in cui la causa di servizio venga riconosciuta con sentenza, il presupposto potrà considerarsi verificato soltanto quando la sentenza sia divenuta definitiva con il suo passaggio in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la parte decaduta dal diritto all'equo indennizzo, per il mancato rispetto del termine di sei mesi dalla data della sentenza non ancora passata in giudicato, alla quale aveva parificato la comunicazione di cui all'art. 4 D.M. 2 luglio 1983 n.1622)
Riferimenti normativi: DM Trasporti 02/07/1983 art. 4, Legge 06/06/1981 num. 564, Legge 26/03/1958 num. 425 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)