Sez. 3, Sentenza n. 18610 del 21/09/2005 (Rv. 584463 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CESSIONE - IN GENERE | Regime anteriore alla legge n. 109 del 1994 - Divieto di cessione - Subordinazione dell'efficacia della cessione all'esecuzione del contratto - Pagamento al creditore cedente in pendenza della sospensione dell'efficacia - Effetto liberatorio.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CESSIONE - IN GENERE
Nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il principio, sancito dall'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e dall'art. 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, secondo cui l'efficacia della cessione dei crediti vantati nei confronti della P.A. in dipendenza di contratti di fornitura o di appalto era subordinata, qualora l'esecuzione del contratto fosse ancora in corso, all'adesione dell'amministrazione interessata, implicava solo l'operatività, dopo l'esecuzione del contratto, della cessione dei crediti non ancora saldati, ma non anche di quella dei crediti estinti, perché pagati o compensati durante il periodo di sospensione dell'efficacia della cessione, nel quale l'amministrazione debitrice, proprio perché non vincolata dalla cessione, conservava la facoltà di pagare il prezzo della fornitura o dell'appalto al creditore originario, con effetto liberatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 9, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 339
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)