Sez. 1, Sentenza n. 13261 del 05/10/2000 (Rv. 540752 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE | Crediti verso lo Stato e gli enti pubblici territoriali - Cessione nel corso del contratto - Adesione preventiva della Pubblica Amministrazione - Necessità - Fondamento - Cessione successiva alla conclusione del rapporto contrattuale - Preventiva adesione della Pubblica Amministrazione - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa ed appalto di opere pubbliche sottratto "ratione temporis" alla disciplina introdotta dalla legge n. 109 del 1994.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE
Per i crediti dello Stato e degli enti pubblici territoriali (in fattispecie relativa ad appalto di opere pubbliche sottratto, "ratione temporis", alla disciplina introdotta dalla legge n. 109 del 1994) il principio della generale cedibilità anche senza il consenso del creditore, sancito dall'art. 1260 cod.civ., è derogato dall'art. 9 legge n. 2248 all. E del 1865, che in tali casi richiede la previa adesione dell'amministrazione interessata; tale deroga, tuttavia, essendo intesa ad evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire a mancare i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della pubblica amministrazione, sussiste solo fino a quando il contatto è in "corso" e cessa alla conclusione del rapporto contrattuale, con la conseguenza che restano opponibili alla pubblica amministrazione le cessioni di crediti verso questa vantati e realizzati senza la sua preventiva adesione, purché intervenuta dopo la conclusione del rapporto contrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 9, Legge 18/11/1923 num. 2240 art. 70, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 351, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 351, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 355, Legge 11/02/1994 num. 109 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)