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Sez. 1, Sentenza n. 11112 del 05/11/1998 (Rv. 520390 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE | Sussistenza - Condizioni - Inidoneità dei genitori a causa di anomalie o patologie della personalità - Rilevanza - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520390-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE

Lo stato di abbandono di un minore che ne giustifichi la dichiarazione di adottabilità richiede, da parte dei genitori, un comportamento inconciliabile con i diritti - doveri loro imposti dagli artt. 147 cod. civ. e 30 Cost., con la conseguenza che le anomalie della personalità dei medesimi, pur se affetti da rilevanti disturbi o vere e proprie patologie mentali, in tanto possono rilevare ai fini dell'accertamento del predetto stato in quanto si traducano in una incapacità assoluta ad allevare ed educare i figli, tale da produrre danni irreversibili al loro sviluppo fisico e psichico (nell'affermare tale principio di diritto la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che, nel ritenere legittimamente predicabile la sussistenza dello stato di abbandono di un minore "per essere il padre sempre ubriaco e la madre intossicata da psicofarmaci" nonostante l'annullamento in sede di legittimità di una precedente, consimile pronuncia, aveva nuovamente e pedissequamente riproposto, in sede motivazionale, tutti i fatti già oggetto di valutazione della precedente sentenza).

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)