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Sez. 1, Sentenza n. 7139 del 05/08/1996 (Rv. 498955 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE | Sussistenza - Condizioni - Inidoneità dei genitori a causa di rilevanti disturbi o patologie della personalità - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 1996-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498955-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE

La dichiarazione di adottabilità del minore, che comporta un sacrificio della sua primaria esigenza di crescita e sviluppo nella famiglia biologica, è autorizzata dalla legge non per il mero fatto che ai fini del suo sviluppo fisico e psichico la vita in istituto o presso terzi possa presentarsi come intrinsecamente più adatta, ma perché (e solo quando) la vita offerta dai genitori sia talmente inadeguata da far considerare la rescissione del legame familiare come il mezzo per evitare al minore un pregiudizio più consistente. Ne consegue che la dichiarazione di adottabilità non può discendere da un mero apprezzamento circa l'inidoneità dei genitori affetti da rilevanti disturbi e anche da vere e proprie patologie della personalità, quando a tale apprezzamento non si accompagni l'ulteriore positivo accertamento che tali circostanze abbiano provocato o possano provocare danni gravi e irreversibili alla equilibrata crescita del minore.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1984 num. 184 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)