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Sez. 1, Sentenza n. 5739 del 25/05/1995 (Rv. 492426 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE | Stato di abbandono - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492426-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE

Lo stato di abbandono del minore, che giustifica la dichiarazione di adottabilità, con conseguente sacrificio dell'esigenza primaria di vita e di crescita nella famiglia di origine, è ravvisabile quando si sia verificata una carenza di quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per lo sviluppo e la formazione della personalità del minore, non dovuta a forza maggiore, intesa quest'ultima come causa contingente e comunque reversibile, estranea alla condotta dei genitori.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)