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Sez. 1, Sentenza n. 793 del 08/02/1989 (Rv. 461810 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI DI ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - INADEGUATEZZA DELL'APPORTO AFFETTIVO E MATERIALE DEI GENITORI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461810-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI DI ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - INADEGUATEZZA DELL'APPORTO AFFETTIVO E MATERIALE DEI GENITORI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

L'inadeguatezza dell'apporto affettivo e materiale dei genitori consente la dichiarazione dello stato di adottabilità del figlio minore, ai sensi dell'art. 8 della legge 4 maggio 1983 n. 184, solo se assurga a gravità tale da integrare una situazione di Mancanza di assistenza, sì da giustificare, nell'interesse del minore medesimo, il sacrificio della sua prioritaria esigenza di crescere e svilupparsi nella famiglia di origine. (V 8377/87, mass n 455935).*

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)