Sez. 1, Sentenza n. 1575 del 03/03/1983 (Rv. 426409 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - CONTABILIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI EFFETTUATA DALL'AMMINISTRAZIONE - CONTESTABILITÀ DA PARTE DELL'APPALTATORE - PRESUPPOSTI - ISCRIZIONE TEMPESTIVA DI APPOSITA RISERVA - NECESSITÀ - CARATTERE GENERALE DELLA RISERVA - ESTENSIONE A TUTTE LE PRETESE DELL'APPALTATORE TALI DA INCIDERE SUL COMPENSO COMPLESSIVO - LIMITI.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - CONTABILIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI EFFETTUATA DALL'AMMINISTRAZIONE - CONTESTABILITÀ DA PARTE DELL'APPALTATORE - PRESUPPOSTI - ISCRIZIONE TEMPESTIVA DI APPOSITA RISERVA - NECESSITÀ - CARATTERE GENERALE DELLA RISERVA - ESTENSIONE A TUTTE LE PRETESE DELL'APPALTATORE TALI DA INCIDERE SUL COMPENSO COMPLESSIVO - LIMITI.*
Nei pubblici appalti, l'appaltatore, ove intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'amministrazione, è tenuto ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, ad esporre, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi Atti ad individuare la sua pretesa nel titolo e nella somma e, infine, a confermare la riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale. In questo sistema, caratterizzato da un procedimento formale e vincolato, le statuizioni relative alla necessità di tempestiva formulazione e successiva quantificazione, nel registro di contabilità, delle richieste dell'appaltatore rivestono carattere generale e comprendono quindi, al fine della continua evidenza delle spese dell'opera nel quadro generale delle esigenze proprie di un bilancio pubblico, tutte le pretese tali da incidere sul compenso complessivo spettante all'appaltatore stesso, quali che siano le componenti e i titoli di esse, non escluse le pretese relative ai premi di acceleramento ed eccettuate unicamente quelle derivanti da fatti dolosi o gravemente colposi di organi della stazione appaltante e quelle ricollegantisi a fatti continuativi, la cui quantificazione possa effettuarsi soltanto ad opera ultimata. (V 1960/72, mass n 359067; (V 4046/69, mass n 344557).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)