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Sez. 1, Sentenza n. 4759 del 13/07/1983 (Rv. 429638 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - DIRITTI O ECCEZIONI INCIDENTI SUL COMPENSO COMPLESSIVO - ONERE DELLA RISERVA A CARICO DELL'APPALTATORE - FUNZIONE - LIMITAZIONE DELLA RISERVA AD ELEMENTI DI NATURA STRETTAMENTE CONTABILE - ESCLUSIONE - FATTI COMUNQUE IDONEI A PRODURRE SPESA - RILEVANZA - COMPENSI DOVUTI ALL'APPALTATORE PER DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE - RICOMPRESSIONE - SOSTITUZIONE DELLA RISERVA DA INSERIRE IN CONTABILITÀ CON LA DENUNCIA DEI DANNI, EX ART. 25 R.D. N. 350 DEL 1895 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429638-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - DIRITTI O ECCEZIONI INCIDENTI SUL COMPENSO COMPLESSIVO - ONERE DELLA RISERVA A CARICO DELL'APPALTATORE - FUNZIONE - LIMITAZIONE DELLA RISERVA AD ELEMENTI DI NATURA STRETTAMENTE CONTABILE - ESCLUSIONE - FATTI COMUNQUE IDONEI A PRODURRE SPESA - RILEVANZA - COMPENSI DOVUTI ALL'APPALTATORE PER DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE - RICOMPRESSIONE - SOSTITUZIONE DELLA RISERVA DA INSERIRE IN CONTABILITÀ CON LA DENUNCIA DEI DANNI, EX ART. 25 R.D. N. 350 DEL 1895 - ESCLUSIONE.*

In materia di appalto di opere pubbliche, l'Onere a carico dell'appaltatore di formulare specifica ed immediata riserva nel registro di contabilità sussiste per tutte le pretese che siano tali da incidere sul compenso complessivo a lui spettante, quali che siano le componenti ed i titoli delle medesime, e si riferisce a tutti i fatti produttivi di spesa che siano comunque inerenti alla esecuzione dell'opera, rimanendone esclusi solo quelli che siano il prodotto di un'attività del tutto scissa o contraria ai fini della gestione dell'appalto, o quelli che, costituendo fatti illeciti, abbiano con la esecuzione dell'opera un legame puramente occasionale e siano, in definitiva, fonte di responsabilità non contrattuale, ma aquiliana. Di conseguenza, anche i compensi dovuti all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore, in quanto incidenti sulla spesa complessiva dell'opera, sono soggetti alla disciplina generale dell'Onere della riserva, che deve essere formulata non appena il fatto di forza maggiore si riveli produttivo di maggiori costi o spese per l'appaltatore, senza che essa possa essere differita al momento della firma del conto finale, e senza che rilevi che l'appaltatore abbia provveduto alla denuncia dei danni, come previsto dall'art. 25 del R.d. 25 maggio 1895 n. 350, poiché tale denuncia, non contenendo gli elementi necessari per quantificare la pretesa al compenso, non può sostituire la riserva da inserire in contabilità, né assolvere alla funzione ad essa attribuita dalla normativa sugli appalti pubblici. (V 1575/83, mass n 426409; (V 6911/82, mass n 424563; (V 1728/82, mass n 419569).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 25, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 36, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 37, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)