diritto.io

Sez. 4 - , Sentenza n. 1777 del 06/12/2018 Ud. (dep. 16/01/2019) Rv. 275077 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Compresenza di più imprese - Obblighi di coordinamento e di cooperazione – Condizioni – Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275077-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

Ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi all'esistenza di un rischio interferenziale, dettati dall'art. 7 d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - ora previsti dall'art. 26 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione - ma all'effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte. (Nella fattispecie la Corte, ritenendo irrilevante la veste civilistica del rapporto negoziale esistente tra le due imprese - in termini di contratto d'appalto o di contratto di trasporto - ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del legale rappresentante della società committente per la morte per folgorazione dell'autista, dipendente di una diversa impresa, che, procedendo alle operazioni di scarico di una partita di mangime nei silos della committente, aveva toccato con il braccio metallico in dotazione all'autocarro i sovrastanti conduttori elettrici ad alta tensione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/09/1994 num. 626 art. 7, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)