Sez. 4 - , Sentenza n. 37776 del 24/05/2019 Ud. (dep. 12/09/2019) Rv. 277354 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Presenza di più imprese - Obblighi di cooperazione nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione - Operatività – Caratteristiche del fatto – Rilevanza - Qualificazione giuridica del rapporto tra imprese – Irrilevanza – Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
Ai fini dell'operatività degli obblighi di cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, previsti dall'art. 7 d.lgs 19 settembre 1994, n. 626 (ora art. 26 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), occorre aver riguardo alle caratteristiche del fatto, essendo del tutto irrilevante la qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro. (In applicazione di tale principio la Corte, in relazione al decesso di un lavoratore addetto alla raccolta di rifiuti, conseguente alla sua caduta da un camion sprovvisto dei necessari dispositivi di sicurezza atti a consentirne il trasporto fuori bordo, ha ritenuto immune da censure la condanna, quale responsabile civile, della società che aveva affidato in appalto il servizio di svuotamento dei cassonetti alla società datrice di lavoro del lavoratore infortunato, ravvisandone il titolo della responsabilità nella fornitura di un veicolo privo dei necessari dispositivi di sicurezza).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)