Sez. 4, Sentenza n. 30557 del 07/06/2016 Ud. (dep. 19/07/2016) Rv. 267687 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Presenza di più imprese - Obblighi di coordinamento e di cooperazione ex art. 26 D.Lgs. n. 81 del 2008 - Operatività - Condizioni - Conseguenze.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
Ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi all'esistenza di un rischio interferenziale, dettati dall'art. 7 D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626 - ora previsti dall'art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81- occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione - ma all'effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte. (In motivazione la Corte ha precisato che gli obblighi di cooperazione e coordinamento rappresentano per i datori di lavoro di tutte le imprese coinvolte "la cifra" della loro posizione di garanzia e delimitano l'ambito della rispettiva responsabilità).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/09/1994 num. 626 art. 7, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)