Sez. 4, Sentenza n. 44792 del 17/06/2015 Ud. (dep. 09/11/2015) Rv. 264957 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Presenza di più imprese - Obblighi di coordinamento e di cooperazione ex art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 - Operatività - Qualificazione giuridica del rapporto tra imprese - Contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione - Necessità - Esclusione.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
Ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi ai contratti di appalto, dettati dall'art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - vale a dire contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione - ma all'effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni ad esse facenti capo, che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori (In motivazione la S.C. ha precisato che l'interferenza rilevante deve essere necessariamente intesa in senso funzionale, avendo riguardo alla coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)