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Sez. 3, Sentenza n. 189 del 08/01/2001 (Rv. 542982 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE | Effetti - Art. 75 cod. proc. pen. - Estinzione del giudizio civile - Processo penale concluso senza decisione di merito sull'azione civile - Prosecuzione dell'azione civile - Legittimità.
Stato
decisa il 2001-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542982-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE

A norma dell'art. 75 cod. proc. civ., l'esercizio della facoltà di trasferire nel processo penale l'azione civile proposta davanti al giudice civile comporta rinunzia agli atti del giudizio. Tuttavia la prosecuzione del processo civile con la pronunzia di merito sulla domanda non è contraria a diritto una volta che il processo penale si è chiuso senza che sia stata resa una decisione di merito dell'azione civile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)