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Sez. 1, Sentenza n. 7396 del 14/05/2003 (Rv. 563019 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE | Effetti - Art. 75, primo comma, cod. proc. pen. - Rinuncia ex lege dell'attore al giudizio civile - Giudice civile - Estinzione, anche d'ufficio, del giudizio civile - Accettazione della parte - Necessità - Esclusione - Condizione - Trasferimento dell'azione civile - Risultanza agli atti - Necessità.
Stato
decisa il 2003-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563019-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE

Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale produce di diritto, a norma dell'art. 75, primo comma, del cod. proc. pen., la rinuncia dell'attore al giudizio civile, sicché il giudice civile deve anche d'ufficio dichiarare l'estinzione del processo, senza che sia necessaria l'accettazione della parte, alla sola condizione che dagli atti risulti l'avvenuto trasferimento, una volta accertata l'identità delle due azioni alla stregua dei comuni canoni di identificazione delle azioni: personale, petitum, causa petendi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 75, Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)