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Sez. 3, Sentenza n. 13946 del 30/06/2005 (Rv. 582570 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE | Art. 75 cod. proc. pen. - Costituzione di parte civile nel processo penale - Effetti - Estinzione del giudizio civile - Prosecuzione dell'azione civile nel processo penale - Configurabilità - Fondamento - Processo penale concluso senza decisione di merito sull'azione civile - Reviviscenza del processo civile - Esclusione - Oneri dell'attore.
Stato
decisa il 2005-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582570-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE

L'inserimento di un'azione civile nel processo penale trova fondamento nel principio della sostanziale unità della giurisdizione statuale e nell'esigenza di evitare giudicati contraddittori, così realizzandosi, tramite una misura processuale preventiva, una pluralità di rapporti processuali in un solo processo, senza che l'azione civile perda la sua originaria connotazione, come desumibile anche dall'art. 622 cod. proc. pen., che in caso di annullamento, da parte della S.C., dei capi che riguardano l'azione civile prevede il rinvio al giudice civile. Pertanto l'art. 75 del codice di procedura penale del 1988 va interpretato nel senso che l'esercizio, mediante la costituzione di P.C., della facoltà' di trasferire nel processo penale l'azione civile proposta davanti al giudice civile, comporta l'estinzione del processo civile "ipso facto" per rinuncia agli atti, effetto che si produce con la rituale proposizione dell'atto di costituzione nei modi e nelle forme di cui all'art. 79, mentre l'azione civile prosegue, a seguito della "translatio iudicii", dinanzi al giudice penale, senza che sia quindi configurabile alcuna ipotesi di litispendenza, posto che l'estinzione del giudizio civile esclude la contemporanea pendenza di due giudizi. Ne consegue che è esclusa la reviviscenza del procedimento innanzi al giudice civile anche nell'ipotesi in cui nel processo penale sia resa sentenza che dichiari l'incompetenza territoriale e rimetta gli atti al P.M. territorialmente competente. In tal caso è onere della P.C. coltivare diligentemente la propria posizione di parte privata del processo procedendo alla riassunzione sotto forma di rinnovata costituzione dinanzi al giudice ritenuto territorialmente competente, altrimenti verificandosi l'effetto di revoca tacita previsto dall'art. 82 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)