Sez. 4, Sentenza n. 37738 del 28/05/2013 Ud. (dep. 13/09/2013) Rv. 256635 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Committente - Incolumità dei lavoratori - Posizione di garanzia - Sussistenza - Doveri - Esonero da responsabilità - Possibilità - Condizioni.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, che è il soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta e finanzia un'opera, è titolare "ex lege" di una posizione di garanzia che integra ed interagisce con quella di altre figure di garanti legali (datori di lavoro, dirigenti, preposti etc.) e può designare un responsabile dei lavori, con un incarico formalmente rilasciato accompagnato dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa, che gli consenta di essere esonerato dalle responsabilità, sia pure entro i limiti dell'incarico medesimo e fermo restando la sua piena responsabilità per la redazione del piano di sicurezza, del fascicolo di protezione dai rischi e per la vigilanza sul coordinatore in ordine allo svolgimento del suo incarico e sul controllo delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza. (Fattispecie relativa a commessa per la costruzione di unità immobiliari).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 2, Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 3, Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 6, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)