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Sez. 4, Sentenza n. 14407 del 07/12/2011 Ud. (dep. 16/04/2012) Rv. 253294 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Committente e responsabile dei lavori - Obbligo di vigilare sull'adempimento degli obblighi gravanti sui coordinatori mediante controlli sostanziali - Sussistenza - Omissione - Responsabilità per omicidio colposo.
Stato
decisa il 2011-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253294-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In tema di infortuni sul lavoro - in virtù della previsione di cui all'art. 6, comma secondo, D.Lgs. n. 494 del 1996, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 528 del 1999 - il committente ed il responsabile dei lavori devono verificare l'adempimento da parte dei coordinatori degli obblighi di assicurare e di verificare il rispetto, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro. Ne consegue che al committente ed al responsabile dei lavori non è attribuito dalla legge il compito di verifiche meramente 'formalì, ma una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l'esecuzione di controlli sostanziali ed incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore, accertando, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che le verifiche di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 496 del 1996 hanno carattere formale, affermando che la mancata esecuzione dell'analisi dei rischi e l'omessa previsione di misure di sicurezza per l'esecuzione dei lavori incidono sulla posizione del committente in relazione sia alla scelta dei tecnici incaricati della redazione del piano, sia agli obblighi allo stesso imposti di accertare che detti tecnici si fossero adeguatamente fatti carico dei temi della prevenzione, della sicurezza e della tutela della salute del lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 4, Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 6, Decreto Legisl. 19/11/1999 num. 528 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)