Sez. 6, Sentenza n. 24666 del 09/06/2006 Cc. (dep. 17/07/2006) Rv. 234737 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Estradando sottoposto a custodia cautelare in carcere a fini estradizionali - Durata della custodia cautelare superiore alla pena da scontare all'estero per la quale è richiesta l'estradizione - Sussistenza delle condizioni per l'estradizione - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE
Non sussistono le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione ai fini dell'esecuzione di una sentenza di condanna qualora l'estradando abbia già interamente scontato, sotto forma di custodia cautelare a fini estradizionali, la pena inflitta, considerato che il principio, per il quale la custodia cautelare sofferta deve scomputarsi dalla durata della pena definitiva inflitta, costituisce principio fondamentale dell'ordinamento dello Stato, espressamente sancito dall'art. 137 cod. pen e rafforzato dal successivo art. 138, che impedisce di far luogo alla estradizione, ai sensi dell'art. 705, comma primo, lett. b) cod. proc. pen., dovendo ritenersi, a tal fine, la piena equiparazione tra custodia cautelare sofferta in Italia e pena definitivamente irrogata dallo Stato richiedente l'estradizione (nella specie Repubblica di Romania).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Cod. Pen. art. 137 CORTE COST., Cod. Pen. art. 138 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)