Sez. 2, Sentenza n. 8558 del 28/08/1998 (Rv. 518449 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Spese generali - Rimborso forfettario previsto dalla tariffa professionale - Liquidazione d'ufficio - Inammissibilità - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
Il rimborso forfettario sulle spese generali dovuto all'avvocato e al procuratore a norma della tariffa professionale forense in ragione del 10 per cento degli onorari e dei diritti è soggetto al principio della domanda e non può essere quindi liquidato d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 24/11/1990 num. 392 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)