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Sez. 2, Sentenza n. 8558 del 28/08/1998 (Rv. 518449 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Spese generali - Rimborso forfettario previsto dalla tariffa professionale - Liquidazione d'ufficio - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518449-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

Il rimborso forfettario sulle spese generali dovuto all'avvocato e al procuratore a norma della tariffa professionale forense in ragione del 10 per cento degli onorari e dei diritti è soggetto al principio della domanda e non può essere quindi liquidato d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 24/11/1990 num. 392 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)