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Sez. 3, Sentenza n. 738 del 23/01/2002 (Rv. 551753 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Spese generali - Rimborso forfettario dovuto dal cliente all'avvocato ai sensi dell'art. 15 della tariffa professionale forense - Domanda - Necessità - Rimborso di tali spese per un importo superiore alla misura del 10 per cento, prevista dalla tariffa - Richiesta - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551753-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

A norma dell'art. 15 della tariffa professionale forense, approvata con D.M. 24 novembre 1990, n. 392, all'avvocato è dovuto dal cliente un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del 10 per cento sull'importo degli onorari e dei diritti; tale rimborso non può essere liquidato d'ufficio, occorrendo apposita domanda del legale, il quale può anche chiedere, sulla base di congrua documentazione, il rimborso per un importo superiore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 24/11/1990 num. 392 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)