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Sez. 5, Ordinanza n. 488 del 03/04/2001 (Rv. 548165 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Interpretazione dell' art. 38 D.Lgs. 546/1992, ex art. 21 legge 133/1999 - Illegittimità costituzionale (sentenza n. 525/2000 della Corte Costituzionale) nella parte estendente al periodo precedente la sua entrata in vigore (18 maggio 1999) l'obbligo di notificare i provvedimenti resi dalla commissioni Tributarie all'Amministrazione finanziaria presso l'Avvocatura erariale - Conseguenze - Ritualità della notifica di dette decisioni all'ufficio finanziario - Condizioni - Effetti - Decorrenza per l'Amministrazione finanziaria del termine breve, ai sensi dell' art. 325 cod. proc. civ., per impugnare.
Stato
decisa il 2001-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548165-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 525 del 22 novembre 2000, dichiarativa dell' incostituzionalità dell' art. 21, comma primo, della legge 13 maggio 1999 n. 133 nella parte in cui ha esteso al periodo anteriore alla sua entrata in vigore - e cioè al 18 maggio 1999 - l' efficacia dell' interpretazione autentica dalla medesima norma stabilita dell' art. 38, secondo comma, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 - nel senso che, ai fini del decorso del termine breve per l' impugnazione, ai sensi dell' art. 325 cod. proc. civ., le sentenze devono esser notificate all' Amministrazione finanziaria presso l' Avvocatura erariale, come previsto dall'art. 11, comma secondo, R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 - in applicazione del diritto vivente consolidatosi prima della suddetta legge, le notifiche dei provvedimenti resi dalle Commissioni Tributarie, eseguite, fino al 17 maggio 1999, nei confronti degli uffici tributari emittenti l' atto impugnato, o omittenti di emettere l' atto richiesto, e che non si erano avvalsi della facoltà di farsi assistere dall' Avvocatura dello Stato, ai sensi dell' art. 12, comma quarto D.Lgs 31 dicembre 1992 n. 546, sono rituali e perciò idonee a far decorrere, per l' Amministrazione finanziaria, il termine breve per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Legge 13/05/1999 num. 133 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)