Sez. L, Sentenza n. 5408 del 07/04/2003 (Rv. 561940 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Retribuzione dovuta - Principio di onnicomprensività della retribuzione - Esclusione - Determinazione da parte della contrattazione collettiva - Contratto collettivo postelegrafonici - Computabilità del compenso corrisposto per il lavoro notturno ai fini della determinazione del compenso feriale - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI
Nel nostro ordinamento non esiste un principio generale ed inderogabile di onnicomprensività della retribuzione ne consegue che i singoli elementi della retribuzione in tanto possono costituire base di calcolo per la retribuzione del periodo feriale, in quanto ciò sia prescritto, in assenza di previsioni legislative, dalla contrattazione collettiva, che può liberamente far riferimento alla retribuzione normale, o ordinaria, o di fatto, o globale di fatto. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la motivazione del giudice di merito il quale, interpretando il CCNL applicabile ai postelegrafonici, aveva escluso che la contrattazione collettiva rimandasse, ai fini della determinazione del compenso feriale, alla retribuzione globale di fatto, e pertanto che per essa si potesse tener conto dell'emolumento corrisposto per il lavoro notturno, collocato dall'art. 71 del contratto collettivo tra le indennità, e quindi privo di natura retributiva).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)