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Sez. L, Sentenza n. 5079 del 21/11/1977 (Rv. 388683 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - SENTENZA DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO E DI CONDANNA AL RISARCIMENTO - DECORRENZA DI UN PERIODO SUPERIORE A CINQUE MESI TRA LICENZIAMENTO E SENTENZA - DANNI - DETERMINAZIONE - CRITERI - PERCEZIONE DI ALTRI REDDITI DA PARTE DEL LAVORATORE IN TALE PERIODO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1977-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388683-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - SENTENZA DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO E DI CONDANNA AL RISARCIMENTO - DECORRENZA DI UN PERIODO SUPERIORE A CINQUE MESI TRA LICENZIAMENTO E SENTENZA - DANNI - DETERMINAZIONE - CRITERI - PERCEZIONE DI ALTRI REDDITI DA PARTE DEL LAVORATORE IN TALE PERIODO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*

Se il periodo intercorrente tra la data di un licenziamento illegittimo e quello della sentenza e superiore a cinque mesi, ad esso deve rapportarsi il ristoro del pregiudizio subito dal lavoratore e consistente almeno nella perdita della retribuzione che egli avrebbe ricevuto se non fosse stato licenziato. La prova del fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno e in re ipsa, mentre l'eventuale realizzazione, nel detto periodo, di altri redditi da parte del lavoratore, riducendo l'ammontare del risarcimento, funge da fatto modificativo del correlativo diritto ed e, pertanto, il datore di lavoro che deve darne la dimostrazione secondo il principio generale che regola l'Onere della prova.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)