Sez. L, Sentenza n. 305 del 23/01/1985 (Rv. 438534 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - RISARCIMENTO DEL DANNO - RIDUZIONE EX ART. 1227, SECONDO COMMA, COD. CIV. - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - RISARCIMENTO DEL DANNO - RIDUZIONE EX ART. 1227, SECONDO COMMA, COD. CIV. - CONDIZIONI.*
A norma del secondo comma dell'art. 1227 cod. civ., per il quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, applicabile quando il risarcimento del danno dovuto al lavoratore per il suo illegittimo licenziamento deve essere disciplinato dalle norme dettate dal codice per l'inadempimento delle obbligazioni, il giudice del merito, per potere ridurre il risarcimento di quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire trovando altra occupazione, deve valutare in concreto il mercato del lavoro in cui il lavoratore si è trovato dopo il licenziamento e deve specificare quali concrete probabilità gli erano state date di collocarvi la sua attività lavorativa, usando la diligenza che ordinariamente usa il lavoratore disoccupato nel ricercare occupazione. (V 5087/82, mass n 422982; (V 3104/79, mass n 399462; (V 5079/77, mass n 388683; (V 1824/76, mass n 380608).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)